Durante l’iter di una causa di separazione o divorzio, il giudice, per tutelare e proteggere l’interesse del minore può avvalersi di esperti e richiedere ad essi una perizia.
L’esperto nominato dal giudice è il C.T.U. (consulente tecnico di ufficio).
Nel caso sia uno psicologo, il suo compito sarà quello di valutare i membri della famiglia per capire quale sia la soluzione più adeguata per i figli, per un loro sano sviluppo psico-fisico. Nel momento in cui il giudice nomina un C.T.U. è diritto delle parti (solitamente ciascun genitore) nominare periti di loro fiducia (C.T.P. – Consulente Tecnico di Parte).
Più nello specifico, le funzioni del C.T.P. sono:
-conoscere i contenuti degli Atti di causa e partecipare alle operazioni peritali
-controllare l’adeguatezza metodologica del lavoro peritale
-interagire con il C.T.U.
-offrire al proprio cliente infomazioni utili per comprendere il senso e il signficato del complesso lavoro del C.T.U.
-supportare il proprio cliente
-può presentare al C.T.U. osservazioni e istanze nel corso della valutazione peritale
-scrittura di una relazione in risposta al lavoro del C.T.U., presentando osservazioni e riflessioni in merito
Il consulente tecnico di parte, in procedimenti in cui siano coinivolti i minori, oltre a salvaguardare gli interessi del proprio cliente, farà molta attenzione ai bisogni dei minori stessi
